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Ordinanza — n. 39207/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39207/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39207/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMONDINI FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 28/10/1950 avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 15/03/2019 la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Francesco Ramondini era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., in Torino il 13/03/2014, esclusa la recidiva, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39207/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputato sia stato arrestato in flagranza mentre rovistava all'interno della vettura della persona offesa, essendo stato trovato in possesso di un coltello e di una chiave metallica, non essendo stata ritenuta credibile la versione dell 'im putato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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tentato furto altri reati furto di lieve entità furto aggravato reato flagrante assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMONDINI FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 28/10/1950 avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 15/03/2019 la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Francesco Ramondini era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., in Torino il 13/03/2014, esclusa la recidiva, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato ed alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputato sia stato arrestato in flagranza mentre rovistava all'interno della vettura della persona offesa, essendo stato trovato in possesso di un coltello e di una chiave metallica, non essendo stata ritenuta credibile la versione dell 'im putato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensor