Ordinanza — n. 39205/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ROBERTO nato a ROMA il 09/01/1985 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 07/06/2019 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, con cui Roberto Halilovic era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., in Lido di Dante il 11/11/2014. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento al percorso argomentativo della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39205/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., in Lido di Dante il 11/11/2014. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento al percorso argomentativo della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ROBERTO nato a ROMA il 09/01/1985 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 07/06/2019 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, con cui Roberto Halilovic era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., in Lido di Dante il 11/11/2014. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento al percorso argomentativo della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Peraltro, con l'appello erano state sollevate solo doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, sicché la doglianza posta a fondamento del ricorso risulta motivo del tutto nuovo. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il P