Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and new issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to specify the factual elements supporting his claims regarding acquittal grounds, violating procedural requirements. Additionally, the court noted the appeal raised new complaints about sentencing that were not previously argued, further justifying the rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the factual elements underlying the grievances and introduces new grounds not previously raised.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI DANIELE nato a TORINO il 24/11/1979 avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 05/03/2019 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Daniele Simonetti era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2, 99, comma quarto, cod. pen., in Torino il 03/06/2018. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza di cause di proscioglimento.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Peraltro, con l'appello erano state sollevate solo doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, sicché la doglianza posta a fondamento del ricorso risulta motivo del tutto nuovo. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il