Ordinanza — n. 39154/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CATERINO MARCELLO nato a CASERTA il 27/11/1970 NOCERINO MARIA nato a RAVISCANINA il 06/03/1968 SBRIZZI PASQUALE nato a NAPOLI il 06/05/1969 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39154/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 15/10/2020, previa esclusione della circostanza aggravante ex art. 4 I. 146/2006 nei confronti di Marcello Di Caterina, Maria Nocerino e Pasquale Sbrízzí (nonché della recidiva nei confronti di quest'ultimo), dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi 4 e 9 per intervenuta prescrizione, rideterminando le pene per le residue imputazioni nei seguenti termini: -anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa per il Di Caterino; -anni due, mesi undici di reclusione ed euro 900 di multa per la Nocerino; -anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per lo Sbrizzi.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CATERINO MARCELLO nato a CASERTA il 27/11/1970 NOCERINO MARIA nato a RAVISCANINA il 06/03/1968 SBRIZZI PASQUALE nato a NAPOLI il 06/05/1969 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 15/10/2020, previa esclusione della circostanza aggravante ex art. 4 I. 146/2006 nei confronti di Marcello Di Caterina, Maria Nocerino e Pasquale Sbrízzí (nonché della recidiva nei confronti di quest'ultimo), dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi 4 e 9 per intervenuta prescrizione, rideterminando le pene per le residue imputazioni nei seguenti termini: -anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa per il Di Caterino; -anni due, mesi undici di reclusione ed euro 900 di multa per la Nocerino; -anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per lo Sbrizzi.
Gli imputati Marcello Di Caterina, Maria Nocerino e Pasquale Sbrizzi, tramite difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. Ricorso nell'interesse di Marcello Di Caterina e di Maria Nocerino. Lamentano i ricorrenti: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 bis cod. pen. con riferimento ai capi 8, 19 e 24 (motivo unico). Ricorso nell'interesse di Pasquale Sbrizzi. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 8 (art. 648 bis cod. pen.) e alla mancata pronuncia di sentenza di improcedibilità per essere il reato estinto per prescrizione (motivo unico).
I ricorsi sono tutti inammissibili. I ricorrenti hanno reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non é stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione (v. pagg. 20-25 della sentenza di appello). È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Infine, con riferimento alla dedotta prescrizione del reato di cui al capo 8), la sentenza di appello precisa - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - che il relativo termine andrà a scadenza il 26/11/2022, avuto riguardo alla data di consumazioni (01/06/2017) e tenuto conto del termine ordinario, comprensivo dei fatti interruttivi, di anni quindici a cui vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione, e segnatamente: -differimento dell'udienza del 27/11/2009 al 04/12/2009, per complessivi giorni 8; -differimento dell'udienza del 24/10/2019 al 06/02/2020, per complessivi giorni 106; -sospensione di giorni 64 ex art. 83 comma 4 DI. n. 18/20, conv. dalla I. n. 27/20 ed ex art. 36, comma 1 d.l. 23/20, tenuto conto del rinvio d'ufficio dell'udienza del 26/03/2020.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i