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Ordinanza — n. 39152/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39152/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39152/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE EL HADJI MATAR nato il 27/03/1982 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 07/01/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 09/06/2020 appellata da El Hadji Matar Gueye con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di tentata rapina e di lesioni personali aggravate. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Lamenta il ricorrente: -erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva (formale motivo unico).

Regesto Legislator

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art. 606, comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39152/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Lamenta il ricorrente: -erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva (formale motivo unico).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione reati penali gravi procedura di revisione penale delitto commisurazione della pena per rapina momento del reato

Disposizioni normative citate

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art. 606, comma 3 cod. proc. pen
La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE EL HADJI MATAR nato il 27/03/1982 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 07/01/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 09/06/2020 appellata da El Hadji Matar Gueye con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di tentata rapina e di lesioni personali aggravate. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Lamenta il ricorrente: -erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva (formale motivo unico).

Il ricorso è inammissibile per tardività. La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello nel quale erano state proposte censure solo con riferimento alla mancata derubricazione del fatto e all'eccessività della pena per omessa diminuzione massima per il tentativo. In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore