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Ordinanza — n. 39148/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39148/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39148/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARILLO GIANLUCA nato a LATINA il 29/08/2000 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMArdato avviso alle partig — udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26/01/2021, in riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 17/04/2020, appellata dall'imputato Gianluca Carillo, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (secondo motivo).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39148/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (secondo motivo).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina concorso materiale di reati sanzioni penali proporzionalità della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
(primo motivo) e in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARILLO GIANLUCA nato a LATINA il 29/08/2000 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMArdato avviso alle partig — udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26/01/2021, in riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 17/04/2020, appellata dall'imputato Gianluca Carillo, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile perchè proposto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. perì. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'esten so re Il