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Ordinanza — n. 39147/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39147/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39147/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC BARBARA nato a LATINA il 11/12/1978 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 02/12/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Latina in data 27/04/2017 che aveva condannato Barbara Adzovic alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 55 d.lgs. 231/2017. L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -carenza e manifesta illogicità della motivazione sia in relazione all'affermazione della penale responsabilità che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo unico).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39147/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione domanda di revisione dell'asilo eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC BARBARA nato a LATINA il 11/12/1978 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 02/12/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Latina in data 27/04/2017 che aveva condannato Barbara Adzovic alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 55 d.lgs. 231/2017. L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -carenza e manifesta illogicità della motivazione sia in relazione all'affermazione della penale responsabilità che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo unico).

Il ricorso è inammissibile. La ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore