Ordinanza — n. 39146/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH MASSIMO nato a ROMA il 22/09/1973 CALDARAS ROBERTO nato a VERONA il 20/01/1968 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE(dato avviso alle partii) udita la relazione svci ta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39146/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH MASSIMO nato a ROMA il 22/09/1973 CALDARAS ROBERTO nato a VERONA il 20/01/1968 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE(dato avviso alle partii) udita la relazione svci ta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH MASSIMO nato a ROMA il 22/09/1973 CALDARAS ROBERTO nato a VERONA il 20/01/1968 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE(dato avviso alle partii) udita la relazione svci ta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 14/09/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Udine in data 26/03/2018 che aveva condannato Massimo Hudorovich e Roberto Caldaras alle pene di giustizia in relazione ai reati di truffa e favoreggiamento personale, loro rispettivamente ascritti. Gli imputati, con unico atto, hanno proposto ricorso personale per cassazione sottoscrivendolo in proprio. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore Il Pres