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Ordinanza — n. 39145/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39145/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39145/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFIEGO RACO MARCELLO nato a BIELLA il 19/01/1986 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 16/01/2020, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Gorizia in data 11/04/2018 che aveva condannato Marcello Lofiego Raco alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. (capo A), 110, 494, 61 n. 2 cod. pen. (capo B). L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre, quale formale motivo unico, vizio motivazionale relativamente alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39145/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 640 cod. pen. (capo A), 110, 494, 61 n. 2 cod. pen. (capo B). L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre, quale formale motivo unico, vizio motivazionale relativamente alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa licenziamento immediato per truffa reati di corruzione truffa all'assistenza sociale sanzione disciplinare dell'avvocato pena di recesso

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre, quale formale motivo unico, vizio motivazionale relativamente alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFIEGO RACO MARCELLO nato a BIELLA il 19/01/1986 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 16/01/2020, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Gorizia in data 11/04/2018 che aveva condannato Marcello Lofiego Raco alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. (capo A), 110, 494, 61 n. 2 cod. pen. (capo B). L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre, quale formale motivo unico, vizio motivazionale relativamente alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile. Nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art.129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'esten so re Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUCI