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Ordinanza — n. 39144/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain due to lack of express consent and special mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39144/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to provide express consent for the plea bargain or a special mandate to the defense attorney. The lower court had accepted the plea bargain despite these procedural defects, limiting the review to specific grounds regarding the formation of the party's will. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals involving plea bargains, cassation appeals are admissible only regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and the content of the ruling, while grounds waived or subject to ex officio review are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal express consent requirement special mandate defense inadmissible cassation waived appeal grounds commisurazione della pena per rapina traffico aggravato di cocaina sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICOLIC MARIAN nato il 09/07/1985 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;1 udita la relazione svo ta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 26/01/2021, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 17/06/2020 appellata da Marian Tricolic, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, applicava al sunnominato la pena di anni cinque, mesi cinque di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. non avendo lo stesso espresso alcun consenso sulla pena patteggiata né essendo il difensore munito di procura speciale ai fini della definizione del giudizio con un concordato in appello.

Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Dagli atti risulta che il ricorrente, presente in udienza, abbia avanzato la richiesta di concordato in appello nei termini di cui in pronuncia: da qui la manifesta infondatezza del motivo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estenso