Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39143/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39143/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition rather than a registered defense attorney. The lower court had reduced the sentence for offenses under the Code of Criminal Procedure, but the Supreme Court ruled that personal appeals are no longer permitted under recent legislative reforms. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, Art. 613 c.p.p.; Personal appeals by the accused are inadmissible unless signed by a registered defense attorney, as the right to appeal belongs to the accused but its exercise requires technical representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility defense attorney representation Criminal Procedure Code legitimate standing vs exercise procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti revisione in materia penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
I. n. 103/2017
272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
artt. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRI SALAH - C.U.I. 02CQMWW nato il 29/10/1972 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Cd-ato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 18/12/2020, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 22/06/2020, appellata da Salah Nasri, sull'accordo delle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni due di reclusione ed euro 600 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, 99, comma 4 cod. pen. (capo A), 648, comma 1, 99, comma 4 cod. pen. (capo B). L'imputato ha proposto ricorso personale per cassazione sottoscrivendolo in proprio.

Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore Il Pr