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Ordinanza — n. 39141/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity due to failure to specify factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39141/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for genericity, ruling that the single ground of complaint lacked the required specificity. The appellant argued for a re-evaluation of the conviction based on the interpretation of Article 707 of the Penal Code, but failed to identify the specific factual elements underlying the alleged error. Consequently, the court held that the appeal did not allow the higher court to exercise its supervisory function, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint are generic and fail to specify the factual elements supporting the criticism, thereby preventing the court of cassation from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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cassation appeal genericity of grounds specificity requirement factual elements court costs Art. 581 c.p.p. Art. 616 c.p.p. indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie, il motivo comune unico è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 707 cod. pen
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 12/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 23/05/2019 appellata da Osvaldo De Giorgio con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGIO OSVALDO nato a MAGLIE il 25/11/1980 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 12/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 23/05/2019 appellata da Osvaldo De Giorgio con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare erronea interpretazione della legge penale ed illogicità della motivazione in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie (motivo unico). Il ricorso è inammissibile per genericità. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo comune unico è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sui motivi proposti in appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore Il Pres