Italian court dismisses appeal for insufficient sentencing motivation citing established case law on summary criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to manifest unfoundedness regarding the sentencing motivation. The appellant argued the lower court failed to sufficiently detail the reasoning for the four-month prison term for continued fraudulent insolvency. The court ruled that when a sentence aligns with statutory minimums, detailed elaboration is unnecessary if the judgment briefly cites relevant criminal code criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: When the imposed sentence does not deviate excessively from statutory minimums, the motivation obligation is fulfilled by briefly referencing the objective and subjective criteria for sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTISANO SIMONE GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 03/08/1988 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17/02/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio in data 29/10/2019 con la quale Simone Giuseppe Cartisano era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di insolvenza fraudolenta continuata. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena comminata. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte territoriale ha ritenuto la gravità della condotta avendo il Cartisano reiterato l'azione delittuosa per due volte in danno della 3G s.r.l. nell'arco di meno di un mese, neutralizzando qualsiasi possibile strategia di difesa e di cautela da parte della stessa e determinando un danno a carico della citata persona offesa quantificato in diverse migliaia di euro. L'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez.
U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art.133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949;
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estenso