Ordinanza — n. 39134/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERTOLI FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 03/02/1994 PECORELLA LOREDANA nato a PALERMO il 18/03/1994 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; ,/1
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39134/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERTOLI FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 03/02/1994 PECORELLA LOREDANA nato a PALERMO il 18/03/1994 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; ,/1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 09/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese in data 12/04/2019 che aveva condannato Francesco Paolo Mertoli e Loredana Pecorella alla pena di euro 600 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen. Gli imputati, tramite difensore, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione per lamentare: -manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo); -errata applicazione degli artt. 633 e 639 bis cod. pen. (secondo motivo).
I ricorsi sono inammissibili. Nella trattazione congiunta dei motivi, evidenzia il Collegio come i ricorrenti abbiano reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'es