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Ordinanza — n. 39132/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and prescriptive defense failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39132/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for errors in sentencing and statutory application, but the court found these grounds generic and merely repeated arguments already rejected by lower courts without new specific reasoning. Additionally, the court rejected the claim of prescription because the statutory limitation period had not yet expired at the time of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 157 cod. pen.; Art. 591 c.p.p.: Appeals must provide specific grounds distinct from those previously examined; generic repetition constitutes inadmissibility, and prescription defenses must be substantiated with accurate calculations of the limitation period.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity prescription period reiteration of arguments court costs and fine ricettazione recidiva nell'infrazione altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., carenza ed illogicità di motivazione (primo motivo); -erronea e mancata applicazione dell'art.
Art. 131 bis cod. pen.
pen., carenza ed illogicità di motivazione (primo motivo); -erronea e mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo); -mancato riconoscimento della disciplina della continuazione (terzo motivo); -estinzione del reato per intervenuta prescrizione (quarto motivo).
Art. 157 cod. pen.
Secondo la nuova formulazione dell'art. 157 cod.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 648 cod. pen
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., carenza ed illogicità di motivazione (primo motivo); -erronea e mancata applicazione dell'art.
art. 131 bis cod. pen
pen., carenza ed illogicità di motivazione (primo motivo); -erronea e mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 712 cod. pen
Tale mancata giustificazione prova il dolo del reato di ricettazione ed esclude in radice di ravvisare anche la meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 648, comma 2 cod. pen
per l'ipotesi di ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen., tuttavia si ritiene di escluderla senza alcun dubbio, tenuto conto del precedente penale per reati contro il patrimonio di cui risulta gravato l'imputato.
art. 157 cod. pen
Secondo la nuova formulazione dell'art. 157 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MARIO nato a BARI il 27/01/1992 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Lecce in data 23/03/2016 che aveva condannato Mario Greco alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., carenza ed illogicità di motivazione (primo motivo); -erronea e mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo); -mancato riconoscimento della disciplina della continuazione (terzo motivo); -estinzione del reato per intervenuta prescrizione (quarto motivo).

In data 04/09/2021 il ricorrente ha fatto pervenire memoria illustrativa a sostegno dei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. I primi tre motivi sono tutti aspecifici. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Fermo quanto precede, la Corte territoriale ha precisato al riguardo che: "... il Greco ... trovato in possesso di un cellulare poi risultato di provenienza furtiva nel corso di una perquisizione personale conseguente all'arresto per una rapina ad un ufficio postale, non ha in alcun modo giustificato il possesso del telefono cellulare.

Tale mancata giustificazione prova il dolo del reato di ricettazione ed esclude in radice di ravvisare anche la meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 712 cod. pen. E' vero che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21 luglio 2020 è ora possibile l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per l'ipotesi di ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen., tuttavia si ritiene di escluderla senza alcun dubbio, tenuto conto del precedente penale per reati contro il patrimonio di cui risulta gravato l'imputato.

La sentenza oggetto dell'ulteriore richiesta di riconoscimento della disciplina della continuazione con il reato accertato in questa sede all'epoca della presentazione dell'atto di appello non era passata in giudicato (come assunto nell'atto di appello). Né con motivi aggiunti o in sede di discussione si è reiterata la richiesta allegando il passaggio in giudicato della sentenza". Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della reiterazione dei motivi di appello.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. Secondo la nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge 251/2005, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti"; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni dieci.

E tale termine, essendo stato il reato accertato in data 15/02/2012, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro