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Ordinanza — n. 39129/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39129/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39129/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC GIACOMO nato a ROMA il 02/06/1994 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 19/12/2019 che aveva condannato Giacomo Ahnnetovic alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di estorsione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto da inquadrarsi nella figura del tentativo di truffa. Il ricorso è inammissibile per assoluta aspecificità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39129/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentata estorsione abbandono del procedimento per truffa ricompensa restituzione e risarcimento conseguimento fraudolento di una prestazione risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC GIACOMO nato a ROMA il 02/06/1994 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 19/12/2019 che aveva condannato Giacomo Ahnnetovic alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di estorsione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto da inquadrarsi nella figura del tentativo di truffa. Il ricorso è inammissibile per assoluta aspecificità.

Il ricorrente ha reiterato la medesima questione già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Hanno chiarito i giudici di appello che "nella specie l'imputato ha prospettato alla persona offesa una alternativa, o quella di corrispondere la somma richiesta - e in tal caso gli aveva assicurato il recupero del ciclomotore - ovvero quella di perdere definitivamente la disponibilità del ciclomotore.

Il realizzarsi o meno di tale evento dannoso era quindi dipendente, per come prospettato dall'imputato, da una condotta di costui: se paghi ti faccio restituire/recuperare il veicolo. Quindi vera o falsa che fosse tale alternativa è in ogni caso configurabile il reato di estorsione ...". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA(P