Italian Court dismisses cassation appeal for lack of specific grounds regarding procedural admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the cassation appeals filed by four individuals against a Milan appellate court decision inadmissible. The appellants argued for a formal violation of criminal law and illogical reasoning, but the court found their arguments merely repeated those already rejected by lower judges without new specific analysis. Consequently, the appeals were dismissed as non-specific under procedural law, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it reproduces reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing specific, new arguments that correlate with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHAMMEM SAMIR nato il 02/08/1982 HAFIDI SAAD nato il 27/05/1987 JARADY RACHID nato il 08/01/1966 BOUZIDI HAMZA nato il 11/04/1992 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 18/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Lodi in data 30/01/2019 che aveva condannato Rachid Jarady, Samir Chammem, Hamza Bouzidi e Saad Hafidi alla pena di euro 1000 di multa ciascuno per il reato di occupazione abusiva. Gli imputati, tramite difensore, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 633 cod. pen. in relazione al difetto della condizione di procedibilità nonché per manifesta illogicità della motivazione.
In data 28/06/2021 i ricorrenti hanno fatto pervenire memoria illustrativa a sostegno dei motivi di ricorso. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti hanno reiterato la medesima questione già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale ha chiarito che il reato di cui al capo 1) per cui è stata pronunciata condanna, risulta perseguibile d'ufficio in presenza di contestazione in fatto dell'aggravante dell'aver agito su beni immobili nelle particolari circostanze indicate dal capo 2), come stabilito dai commi 2 e 4 dell'art. 639 cod. pen., e ciò "tenuto conto del radicale mutamento della destinazione dell'edificio attuata con l'accesso a fini di occupazione duratura e le modalità con cui esso è avvenuto".
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore Il Presidente