Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39118/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to missing power of attorney and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39118/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the civil party's cassation appeal inadmissible because the appellant failed to attach the specific power of attorney required for representation. Although the appellant claimed to act under a special power of attorney, no document was submitted, nor was its location within the case file indicated. Consequently, the court rejected the appeal as procedurally defective and generic, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to produce the power of attorney or indicate its location in the file, and if the grounds raised are generic and manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility power of attorney requirement generic appeal grounds procedural defect criminal appeal court costs and fine domanda di designazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TERMINI GIOVANNI MARIA nato a COMISO il 15/09/1971 nel procedimento a carico di: PERA SALVATORE GIOVANNI nato a CAMPOFRANCO il 05/11/1952 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 25/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta in data 06/11/2018 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvatore Giovanni Pera in ordine al reato di appropriazione indebita per difetto di querela. La parte civile, Giovanni Maria Termini, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, motivazione apodittica e contraddittoria sulla responsabilità penale e sugli interessi civili.

Il ricorso è inammissibile. La parte civile ricorrente, pur affermando in premessa di agire "giusta procura speciale in atto" non ha allegato al ricorso detta procura né ha indicato in modo specifico la sua collocazione all'interno del fascicolo processuale. Orbene, la mancata produzione e la mancata indicazione della collocazione, nel fascicolo, dell'atto di nomina, rende il ricorso inammissibile (Sez. 5, n 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, P.C., in proc. Pinna, Rv. 258719). In ogni caso, il motivo di ricorso appare del tutto generico e, come tale, manifestamente infondato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore Il President