Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39117/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39117/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant, Domenico Castiglia, personally signed the petition rather than having it signed by a qualified defense attorney. The court noted that under recent procedural reforms, personal appeals by the accused are no longer permitted except in specific exceptions not applicable here. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Personal cassation appeals by the accused are inadmissible unless signed by a qualified defense attorney, as the right to appeal belongs to the party but its exercise requires technical representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal appeal by accused qualified defense attorney requirement procedural reform 2017 court costs and fine esame di cassazione abbandono del procedimento per truffa permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIA DOMENICO nato a RIESI il 08/04/1962 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA[dato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 19/10/2020, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta in data 17/12/2019, appellata da Domenico Castiglia, sull'accordo delle parti, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di truffa aggravata. L'imputato ha proposto ricorso personale per cassazione sottoscrivendolo in proprio.

Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore Il Presi