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Ordinanza — n. 39116/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being non-specific and reiterating lower court arguments without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39116/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments were non-specific and merely reiterated issues already examined and rejected by the appellate court. The appellant claimed errors in applying criminal law regarding fraud and sentencing, but failed to provide concrete new elements or specific legal analysis distinct from the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by criminal procedure law, leading to its dismissal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is non-specific, meaning it fails to distinguish its grounds from those already discussed by the lower courts or lacks a concrete connection to the decision being challenged.

Parole chiave

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non-specific appeal reiteration of arguments cassation inadmissibility criminal procedure law lack of specificity accusa di truffa contraffazione di merci frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH DAVIDE nato a MAGENTA il 20/03/1982 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 26/06/2019 che aveva condannato Davide Hudorovictalla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di truffa: pena sospesa subordinata al pagamento della provvisionale di euro 10.000 entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in relazione ad un'ipotesi di error in iudicando circa l'applicazione dell'art.640 cod. pen. e di error in procedendo in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge in relazione ad un'ipotesi di error in iudicando circa l'applicazione degli artt.640 e 641 cod. pen. (secondo motivo); -violazione di legge in relazione ad un'ipotesi di error in iudicando circa l'applicazione degli artt.163 e 165 cod. pen. (terzo motivo); -vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo).

Il ricorso è inammissibile. Sia il primo che il secondo motivo sono del tutto aspecifici. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha evidenziato come l'artificio posto in essere dall'imputato è consistito nel presentarsi alla persona offesa come falsamente intenzionato a vendere l'auto, quando aveva già preordinato la vendita della stessa ad altro acquirente; inoltre, il presentarsi alla persona offesa con le sue vere generalità costituiva il mezzo per rendere credibile la messinscena.

Sussiste anche il dolo del reato di truffa, in quanto la volontà dell'imputato era, fin dall'inizio della trattativa contrattuale, preordinata ad ingannare la persona offesa, presentandosi alla stessa come venditore affidabile, quando invece non aveva alcuna intenzione di dare esecuzione al contratto che stipulava con la stessa. Anche il terzo motivo risulta aspecifico. Si evidenzia come nessun elemento concreto fosse stato dedotto in relazione alle condizioni economiche dell'imputato. Medesime conclusioni vanno tratte in relazione al quarto motivo.

Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base dell'assenza di elementi favorevoli, non potendo essere sufficiente in tal senso lo stato di incensuratezza dell'imputato. Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione dei motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10