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Ordinanza — n. 39112/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39112/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Anghel Oranta inadmissible for both grounds. The appellant argued against the affirmation of criminal liability and the specific sentencing, but the Court found these arguments merely repeated without new specific reasoning. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces reasons already discussed and rejected by the appellate court without providing specific, new arguments that correlate with the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repeated arguments cassation procedure court costs pubblica istigazione a delinquere minaccia all'ordine pubblico spazio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGHEL ORANTA nato il 11/05/1972 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 08/10/2018 che aveva condannato Oranta Anghel alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen. L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -vizio di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo); -vizio di motivazione in merito al disposto trattamento sanzionatorio (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile con riferimento ad entrambi i motivi trattabili congiuntamente.

La ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto non ravvisabile lo stato di necessità (essendo stata offerta all'imputata e ai suoi famigliari) una sistemazione abitativa presso uno dei Centri di Emergenza Sociale del Comune di Milano e la pena commisurata alla dimostrata pervicacia nell'illecito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'este