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Ordinanza — n. 39111/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal for lack of motivation as grounds were not raised in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39111/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a second-instance sentence reducing the defendant's sentence for theft. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the 'minority of the offense' and the specific sentencing calculation. The court rejected these claims because the appellant failed to raise the lack of motivation on the 'minority of the offense' as a specific ground in the appeal, violating procedural rules, and because the second-instance court adequately addressed the sentencing criteria.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.: Questions not raised in the appeal grounds are inadmissible in cassation unless they are matters of office or could not have been raised in the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation defense procedural time limits appeal grounds requirement Italian criminal procedure motivi di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
Art. 133 c.p.
deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen
La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod.
art. 63 cod. proc. pen
art. 125, comma 3 cod. proc. pen
Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012
Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979
Invero, l'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016
(cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013
267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008
245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007
241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO LUIGI nato a TAORMINA il 12/09/1988 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 30/09/2020, in riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 14/05/2015, riqualificato il fatto ascritto a Luigi Franco come ricettazione, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -mancanza di motivazione in ordine alla non ritenuta sussistenza del fatto di particolare tenuità (primo motivo); -mancanza di motivazione, sub specie apparenza, sulla determinazione della pena (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, oltre che generico non avendo il ricorrente precisato le ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudicante a riconoscere il fatto di particolare tenuità, è anche tardivo. La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello nel quale erano state proposte censure solo con riferimento alla mancanza di prova sia in ordine al delitto presupposto sia in ordine alla riconducibilità dell'alterazione alla mano dell'imputato la cui dichiarazione resa alla polizia giudiziaria risulta inutilizzabile ex art. 63 cod. proc. pen. nonché al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Manifestamente infondato è il secondo motivo. Nella determinazione della pena si è tenuto conto della gravità del fatto e del grado di colpevolezza dell'imputato. Invero, l'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art.133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione.

Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'es