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Ordinanza — n. 39108/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity, citing lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39108/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's conviction for receipt of stolen goods solely on a generic claim of insufficient motivation without identifying specific errors. The court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirement of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising their review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal must specify the exact grounds of criticism and the factual elements supporting them; a generic challenge without specific elements is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal genericity of grounds specificity requirement Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural defect receipt of stolen goods sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENHANI SALEME nato a HAAMMAN EL GHEZAZ( TUNISIA) il 07/05/1977 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 10/09/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 17/06/2019 con la quale Saleme Jenhani era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per genericità. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sui motivi proposti in appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore Il Presrfte ANDREA PELLEGR