Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to challenge sentencing on request of parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Calabrese's cassation appeal inadmissible de plano because it challenged a sentence imposed upon the parties' request. The appellant argued the facts should be classified differently under Article 73 of the D.P.R. 309/1990, but the court found no factual elements supporting a different legal characterization. Since the parties had previously consented to the specific sentencing framework, the appeal lacked merit and was rejected without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: A cassation appeal against a sentence imposed upon the parties' request is inadmissible if it merely contests the legal classification of facts without presenting new factual elements that would justify a different legal framework agreed upon by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE VINCENZO nato in GERMANIA il 18/02/1976 avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA-lelgte-633.44se-ate udita la relazione svolta r:1/3 Consigl re EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Vincenzo Calabrese impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990. Denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione poiché il fatto avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie di cui al comma 5, art. 73 d.P.R. cit..
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, esulano da quelle che possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato si risolve in una formula vuota di contenuti poiché non sono evidenziati elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico delle condotte ritenute in sentenza e sul quale si era registrato il consenso tra le parti. 3.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere relatore Il Presie4te Emilia Anna Gi Angelo c