Criminal appeal dismissed as inadmissible for containing only reproducible criticisms and factual complaints outside the scope of the Supreme Court's review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Stefanzl Roman Javier inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the use of a photographic file and the imposition of a penalty for recidivism. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already addressed by the trial judge or constituted mere factual complaints that require a specific identification of procedural errors to be admissible in a final review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist solely of reproducible criticisms of the lower court's reasoning or mere factual complaints without specific identification of procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANZL ROMAN JAVIER nato il 30/01/1984 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di STEFANZL ROMAN JAVIER avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa in Cancelleria; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, in ordine alla ritenuta utilizzazione del fascicolo fotografico, anche con riferimento alla prova di resistenza rispetto ad altre acquisizioni probatorie); da mere doglianze in punto di fatto (quanto alla ritenuta responsabilità penale), volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; da censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda sul punto p. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigl re estensore