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Ordinanza — n. 39104/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39104/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39104/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTURI CHARLY OSVALDO nato a COSENZA il 01/10/1982 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di ARTURI CHARLY OSVALDO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. p. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39104/2021 — snpen · Corte di Cassazione: p. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione esame nel merito censura dell'apprezzamento delle prove riesame dell'entità pena esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTURI CHARLY OSVALDO nato a COSENZA il 01/10/1982 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ARTURI CHARLY OSVALDO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. p. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/i •/2021. Il Consi iere estensore • Il Pres nte Ersil alJ