Ordinanza — n. 39103/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NURRA LUCA MATTIA nato a SASSARI il 03/06/1997 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di NURRA LUCA MATTIA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (congrua e non viziata giustificazione si rinviene a p. 17-21 in ordine al diniego della richiesta di derubricazione del fatto nell'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; e a p. 22 circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39103/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 17-21 in ordine al diniego della richiesta di derubricazione del fatto nell'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; e a p. 22 circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NURRA LUCA MATTIA nato a SASSARI il 03/06/1997 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di NURRA LUCA MATTIA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (congrua e non viziata giustificazione si rinviene a p. 17-21 in ordine al diniego della richiesta di derubricazione del fatto nell'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; e a p. 22 circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 ••/2021. Il Consig ere estensore Il Presi nte Ersil nese Angelo os a