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Ordinanza — n. 39102/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39102/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39102/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PLAKA REDJAN nato il 04/02/1994 HADDI MOUNIR nato il 27/12/1975 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATI-0 E Letti i ricorsi proposti nell'interesse di PLAKA REDJAN e HADDI MOUNIR avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (congrua e non viziata giustificazione si rinviene, in particolare, a pp. 4-6, in ordine alla ritenuta aggravante della ingente quantità; a p. 7 in ordine alla dedotta incolpevole ignoranza e all'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; a p. 8 in ordine alla confisca dell'auto e dei telefoni mobili; a pp. 7-8 in ordine alla determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 39102/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (congrua e non viziata giustificazione si rinviene, in particolare, a pp. 4-6, in ordine alla ritenuta aggravante della ingente quantità; a p. 7 in ordine alla dedotta incolpevole ignoranza e all'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; a p. 8 in ordine alla confisca dell'auto e dei telefoni mobili; a pp. 7-8 in ordine alla determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali procedure di ricorso censure procedurali motivi di cassazione uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
7 in ordine alla dedotta incolpevole ignoranza e all'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; a p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PLAKA REDJAN nato il 04/02/1994 HADDI MOUNIR nato il 27/12/1975 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di PLAKA REDJAN e HADDI MOUNIR avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (congrua e non viziata giustificazione si rinviene, in particolare, a pp. 4-6, in ordine alla ritenuta aggravante della ingente quantità; a p. 7 in ordine alla dedotta incolpevole ignoranza e all'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; a p. 8 in ordine alla confisca dell'auto e dei telefoni mobili; a pp. 7-8 in ordine alla determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i •9/d9/2021. Il Consi re estensore Il Presi te Ersli Cmlv