Ordinanza — n. 39101/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO FERDINANDO nato a NAPOLI il 22/10/1981 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di GARGIULO FERDINANDO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamenti infondati (quanto al calcolo della pena: in ordine all'aumento per la continuazione, la Corte di appello ha tenuto conto della pena già ridotta per il rito e per le circostanze generiche, con motivazione che si sottrae ai rilevi sollevati) e non consentiti dalla legge in sede di legittimità (quanto al primo motivo, si tratta di censure riproduttive - con argomenti di fatto - di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39101/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO FERDINANDO nato a NAPOLI il 22/10/1981 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di GARGIULO FERDINANDO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamenti infondati (quanto al calcolo della pena: in ordine all'aumento per la continuazione, la Corte di appello ha tenuto conto della pena già ridotta per il rito e per le circostanze generiche, con motivazione che si sottrae ai rilevi sollevati) e non consentiti dalla legge in sede di legittimità (quanto al primo motivo, si tratta di censure riproduttive - con argomenti di fatto - di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 09/09/2021. Il Co estensore 1.-