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Ordinanza — n. 39099/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts were already fully examined in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39099/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Dieye Moustapha inadmissible. The court found that all grounds of appeal were fact-based criticisms already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Ancona. Consequently, the appeal was dismissed because such factual arguments are not permitted in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in final review proceedings are inadmissible if they consist solely of factual criticisms already fully examined and rejected by the lower court, as the final court's role is limited to legal errors.

Parole chiave

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final review proceedings factual re-examination inadmissible appeal exhaustive examination codice di procedura penale reati contro l'integrità sessuale promovimento della prostituzione pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIEYE MOUSTAPHA nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di DIEYE MOUSTAPHA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente e complessivamente vagliati e disattesi (risulta in ogni caso esaustivo e non manifestamente illogico il riferimento al quantitativo di eroina rinvenuto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il Q2/2O21. Il Consig estensore Il Presi nte Ersil Canese Angelo an