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Ordinanza — n. 39096/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints lacking specific argumentative critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39096/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sarr Mbaye inadmissible. The court found the appeal's grounds were generic complaints regarding the sentencing determination rather than specific critiques of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court must contain specific arguments; generic complaints regarding sentencing determinations without critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints sentencing determination lack of specific critique procedural costs Corte di Cassazione criminal procedure controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3- 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3- 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR MBAYE nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di SARR MBAYE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 3- 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0 021. Il Pres