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Ordinanza — n. 39095/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39095/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39095/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAME CHEIKH nato il 23/07/2001 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATED E Letto il ricorso proposto nell'interesse di FALL MAME CHEIKH avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; la sentenza impugnata risulta invero sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39095/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena sanzioni penali adeguamento della pena sanzione sostitutiva motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAME CHEIKH nato il 23/07/2001 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATED E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di FALL MAME CHEIKH avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; la sentenza impugnata risulta invero sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigli e estensore Il