Ordinanza — n. 39095/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAME CHEIKH nato il 23/07/2001 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATED E Letto il ricorso proposto nell'interesse di FALL MAME CHEIKH avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; la sentenza impugnata risulta invero sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39095/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAME CHEIKH nato il 23/07/2001 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATED E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di FALL MAME CHEIKH avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; la sentenza impugnata risulta invero sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigli e estensore Il