Ordinanza — n. 39094/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MASSEYE nato il 07/04/1989 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di DIOP MASSEYE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (quanto al primo motivo sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale, cfr. tra le tante Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Rv. 277570) e non consentiti dalla legge in sede di legittimità (quanto al secondo motivo sul trattamento sanzionatorio), perché costituiti da mere doglianze generiche e in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39094/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigli Il Pre 'dente (i Ersilia Angel Co/stanzo 1 A .
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MASSEYE nato il 07/04/1989 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di DIOP MASSEYE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (quanto al primo motivo sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale, cfr. tra le tante Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Rv. 277570) e non consentiti dalla legge in sede di legittimità (quanto al secondo motivo sul trattamento sanzionatorio), perché costituiti da mere doglianze generiche e in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigli Il Pre 'dente (i Ersilia Angel Co/stanzo 1 A .