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Ordinanza — n. 39092/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39092/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39092/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRO GIANFRANCO nato a PORDENONE il 12/11/1945 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; tt, Letto il ricorso proposto nell'interesse dì FABBRO GIANFRANCO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a lamentarsi della motivazione della sentenza impugnata pur in presenza di doglianze sui "specifici" punti di appello del tutto generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39092/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a ricorrere eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRO GIANFRANCO nato a PORDENONE il 12/11/1945 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; tt,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse dì FABBRO GIANFRANCO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a lamentarsi della motivazione della sentenza impugnata pur in presenza di doglianze sui "specifici" punti di appello del tutto generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il e • 09/2021. Il Consi 'ere estensore Il Presi