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Ordinanza — n. 39090/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal or factual criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39090/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Silvio Muscatiello inadmissible because the grounds raised were merely generic complaints rather than specific legal or factual arguments. The appellant challenged a second-instance judgment from Venice, arguing against the court's reasoning, but failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's decisions. The court rejected the appeal as the contested judgment was sufficiently motivated and adequately examined the defense's arguments, rendering the appeal's content legally impermissible under the code of criminal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal or factual grounds; generic grievances or mere complaints without critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances lack of critical analysis code of criminal procedure sufficient motivation second instance judgment procedural requirements motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
5-6); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
5-6); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCATIELLO SILVIO nato a BARI il 04/01/1978 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di MUSCATIELLO SILVIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pp. 5-6); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/* • 021