Italian Court dismisses appeals as fact-based grievances exceeding admissible legal review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by five defendants inadmissible. The appellants argued against a second-instance judgment, but the court found their arguments consisted solely of factual complaints and generic criticisms already thoroughly examined by the lower court. Consequently, the appeals were rejected because they sought a re-evaluation of evidence outside the scope of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on factual grievances or generic criticisms of the lower court's assessment of evidence are inadmissible as they fall outside the scope of legal review and do not constitute a distortion of proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BREGLIA SALVATORE nato il 03/09/1996 BENCIVENGA CHRISTIAN nato a SESSA AURUNCA il 12/07/1999 DI TORA LUIGI nato A FORMIA il 11/08/1993 IMPERATORE COSIMO nato a CASTEL VOLTURNO il 04/11/1996 AZZOUZ ROBERTO nato a CELLOLE il 17/11/1994 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di BREGLIA SALVATORE, BENCIVENGA CHRISTIAN, DI TORA LUIGI, IMPERATORE COSIMO e AZZOUZ ROBERTO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivi consistono in doglianze in punto di fatto, in molti tratti anche generiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente e complessivamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla nozione di travisamento della prova; nonché in motivi manifestamente infondati (quanto all'aggravante per il capo E, la stessa risulta contestata chiaramente in fatto nell'imputazione); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0 021. Il Consigliere stOsore Il Pre ente Ersilia CJ Angel