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Ordinanza — n. 39087/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39087/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Formisano and Adamo inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellants criticized specific sentencing decisions, such as the classification of facts and the application of Article 114 of the Penal Code, but failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The court ruled that these criticisms merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the trial judge, rendering the appeals legally non-justiciable in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 114 c.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist merely of reproaches without a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

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legality appeal inadmissibility critical analysis Code of Criminal Procedure sentencing review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 114 c.p.
9 sul diniego dell'applicazione dell'art. 114 cod.
art. 114 cod. pen
9 sul diniego dell'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORMISANO ANTONELLA nato a BENEVENTO il 10/08/1984 ADAMO GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 02/01/1977 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di FORMISANO ANTONELLA e ADAMO GIUSEPPE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da critiche non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 8-9 per il diniego di derubricazione del fatto nella ipotesi lieve; p. 9 sul diniego dell'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; p. 10 per gli aumenti per la continuazione); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /2021. Il Consig ere estensore Il P