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Ordinanza — n. 39086/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding concordato sulla pena as inadmissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39086/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gaetano Marrandino inadmissible. The appellant challenged a lower court decision concerning a concordato sulla pena under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such requests are not permitted in legitimacy proceedings, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Requests for a concordato sulla pena are inadmissible in legitimacy proceedings as they fall outside the scope of reviewable matters.

Parole chiave

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concordato sulla pena legittimità Codice di Procedura Penale inammissibilità Corte di Cassazione motivi di cassazione mancata attuazione degli accordi illeciti validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di MARRANDINO GAETANO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di MARRANDINO GAETANO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRANDINO GAETANO nato a VILLARICCA il 06/11/1993 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI-dati2›-ElAALLso-allm-f~ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di MARRANDINO GAETANO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09 2021. Il Consiglier estensore Il Preside te Ersilia ese Ang