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Ordinanza — n. 39083/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were mere factual complaints not permitted in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39083/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Middei inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints regarding the sentencing determination. The appellant argued against the penalty imposed by the Court of Appeal of Rome, but the court found these arguments insufficient for a review of legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or doglianze regarding the determination of the punitive treatment, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and logically sound.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints sentencing determination review cassation grounds limitation procedural costs award motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIDDEI MARCO nato a VELLETRI il 17/01/1990 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di MIDDEI MARCO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consig !ere estensore Il Preside