Criminal appeal dismissed as inadmissible for containing mere factual complaints outside the scope of the Supreme Court's review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Arrico' Ciro inadmissible because its grounds consisted solely of factual complaints rather than legal errors. The Court of Appeal had already provided sufficient and logical reasoning regarding the sentencing factors, rendering the defense's arguments irrelevant. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist merely of factual complaints or requests for re-evaluation of evidence, as the Court's review is limited to legal errors and the lower court's reasoning is sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRICO' CIRO nato a NAPOLI il 30/01/1959 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di ARRICO' CIRO avverso la sentenza in'epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 4, là dove la Corte di appello ha indicato gli elementi dirimenti per la dosimetria della pena, che venivano ad assorbire e rendere recessivi quelli indicati dalla difesa); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il O 9/2021. Il Consigére,, stensore Il Pr ente Ersili Caìanese