Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39080/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grievances lacking specific legal argumentation under Art. 616 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39080/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Simeone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds constituted mere generic complaints rather than a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the statutory requirements for admissibility in a legality proceeding were not met.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds consist merely of generic grievances without a specific critical analysis of the arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances legality proceeding critical analysis court costs Cassation appeal Art. 616 c.p.p. motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEONE ANTONIO nato a NAPOLI il 08/03/1990 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di SIMEONE ANTONIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inahimissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0 O /2021. Il Consigli e estensore Il Pre nte Ersilia C.v.nese An