Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39079/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39079/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39079/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERIALE EGIDIO nato a AVELLINO il 13/12/1981 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di IMPERIALE EGIDIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-7, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, nonché in ordine alla richiesta derubricazione del fatto sub A nella ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39079/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4-7, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, nonché in ordine alla richiesta derubricazione del fatto sub A nella ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
309 del 1990); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERIALE EGIDIO nato a AVELLINO il 13/12/1981 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di IMPERIALE EGIDIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-7, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, nonché in ordine alla richiesta derubricazione del fatto sub A nella ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consi iere estensore Il