Ordinanza — n. 39079/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERIALE EGIDIO nato a AVELLINO il 13/12/1981 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di IMPERIALE EGIDIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-7, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, nonché in ordine alla richiesta derubricazione del fatto sub A nella ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39079/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4-7, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, nonché in ordine alla richiesta derubricazione del fatto sub A nella ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERIALE EGIDIO nato a AVELLINO il 13/12/1981 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di IMPERIALE EGIDIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-7, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i contestati reati e puntuale esame delle deduzioni difensive, nonché in ordine alla richiesta derubricazione del fatto sub A nella ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consi iere estensore Il