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Ordinanza — n. 39078/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints and factual disputes on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39078/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Perna Anna inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding her criminal sentence, arguing against the imposed punishment. The court rejected these claims because they constituted generic grievances and factual disputes on sentencing already properly examined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; generic complaints and factual disputes regarding sentencing are inadmissible as they do not meet the strict requirements for admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing dispute generic complaints Court of Cassation procedural costs criminal appeal factual review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA ANNA nato a NAPOLI il 06/01/1982 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di PERNA ANNA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e in punto di fatto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. p. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consiglier estensore Il Presfilente Ersilia Angelo jbstal7