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Ordinanza — n. 39076/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39076/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all grounds constituted mere factual complaints without necessary legal analysis. The appellant argued against the lower court's decision on recidivism and sentencing, but the court found these arguments were already adequately examined by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction, lacking a critical legal analysis of the arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissibility factual complaint recidivism sentencing critical analysis Cassation appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URBANO FLORES ANDREA BIVIAN nato a ROMA il 17/01/1996 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di URBANO FLORES ANDREA BIVIAN avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr. per la recidiva, la motivazione che definisce "apodittica" la richiesta di esclusione della recidiva) e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il O 09/2021. Il ConsiglÌiystensore Il Presid Ersili nese Angelifif