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Ordinanza — n. 39075/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39075/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Miceli's appeal inadmissible because all grounds failed to meet the strict requirements for a legitimacy proceeding. The court found the lower court's decision sufficiently motivated and logically sound, noting that the appellant's complaints lacked the necessary critical analysis of the arguments presented. Consequently, the appeal was rejected, and Miceli was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if grounds are merely complaints without critical analysis of the lower court's reasoning, which must be sufficient and logical.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legitimacy Appeal Inadmissibility Grounds Critical Analysis Requirement Sufficient Motivation Procedural Costs Supreme Court Ruling allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELI LUIGI nato a NAPOLI il 02/12/1993 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di MICELI LUIGI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (p. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il • 9/2021. tensore Il Pres nte Angelo tanzo D p o 1.3 t 5 ' 29 o,2021 IL SP