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Ordinanza — n. 39074/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39074/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39074/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAMINI GIOVANNI nato a TERRACINA il 05/05/1981 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di BELTRAMINI GIOVANNI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedendosi in caso di "doppia conforme", congrua e non viziata giustificazione si rinviene in rapporto alle deduzioni difensive sulla penale responsabilità, sulla esclusione dell'invocata causa di non punibilità e sulla recidiva e anche circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39074/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAMINI GIOVANNI nato a TERRACINA il 05/05/1981 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di BELTRAMINI GIOVANNI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedendosi in caso di "doppia conforme", congrua e non viziata giustificazione si rinviene in rapporto alle deduzioni difensive sulla penale responsabilità, sulla esclusione dell'invocata causa di non punibilità e sulla recidiva e anche circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consiglier ensore Il Prsipente Ersilia .1 .nese Angefo Cbstanzo IL