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Ordinanza — n. 39072/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39072/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39072/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE MARIO nato a ROMA il 16/01/1980 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Mario Fiore per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e art. 337 cod. pen.. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando violazione di legge per l'erronea valutazione delle prove.

Regesto Legislator

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artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39072/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e art. 337 cod. pen.. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando violazione di legge per l'erronea valutazione delle prove.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti sanzioni pecuniarie sanzione penale remissione della pena traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
art. 337 cod. pen
309/1990 e art. 337 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE MARIO nato a ROMA il 16/01/1980 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Mario Fiore per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e art. 337 cod. pen.. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando violazione di legge per l'erronea valutazione delle prove.

Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti. Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere yten9j. Il Prèside te Emilia Anna Gior90 Angelo C