Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to stereotyped grounds lacking connection to the appealed judgment's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Foggia inadmissible. Foggia argued that the Court of Appeal failed to evaluate specific circumstances warranting acquittal, but the Court found his grounds to be mere stereotyped statements without factual connection to the case. Consequently, the appeal was rejected, and Foggia was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds cited are merely stereotyped statements lacking any factual or legal connection to the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGGIA ANTONIO nato a NAPOLI il 22/02/1991 avverso la sentenza del 18/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Antonio Foggia per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti tenuto conto della flagrante cessione di una dose in favore di tale Cultraro Salvatore, riscontrata dai verbalizzanti. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dO ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Presiden e Angelo Cost zo 29 O 021 I