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Ordinanza — n. 39069/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal or factual criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39069/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Oligo Luigi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appeal was rejected because the grounds relied on generic complaints rather than a necessary critical analysis of the lower court's arguments or specific factual disputes. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal or factual grounds; generic grievances without critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances rejection Code of Criminal Procedure lack of critical analysis procedural costs award motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIGO LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 08/03/1966 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di OLIGO LUIGI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché da argomentazioni in punto di fatto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il r.gTh9/2021. • Il Consi re estensore Il Pre ente glvanese Angel91c4stanzo EPOSI / T IN