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Ordinanza — n. 39068/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding recidivism application due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39068/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Santaniello inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued the lower court lacked motivation in applying recidivism, but the court found the grounds too generic to challenge the specific reasoning used. Consequently, the court rejected the claim because the appellant failed to demonstrate a specific error in the application of recidivism principles.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: An appeal challenging the application of recidivism is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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recidivism application lack of motivation generic appeal grounds inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione criminal procedure sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANIELLO MAURIZIO nato a NAPOLI il 09/03/1977 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Maurizio Santaniello alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. L'imputato denuncia mancanza di motivazione sull'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile per la evidente genericità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini dell'applicazione della recidiva ha valorizzato, come sintomatici di pericolosità i reiterati precedenti dell'imputato. Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere e nso-r- Il Presi ente Emilia An